COME OPERIAMO
I SERVIZI DEL BROKER
I nostri servizi sono basati sui principi fondamentali del Risk Management.
Al servizio del cliente tuteliamo i suoi interessi assistendolo e ponendoci come suoi interlocutori nei confronti delle Compagnie di assicurazione al fine di ottenere un corretto rapporto qualità-prezzo delle coperture assicurative.
CODICE DEONTOLOGICO
L’ASSOCIAZIONE ITALIANA BROKERS DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI A.I.B.A.
nella consapevolezza dell’importanza degli interessi che ci sono stati affidati, siamo tenuti a conformarci scrupolosamente ai doveri che ci sono imposti dalle leggi, dagli usi e dalle tradizioni professionali. Considerando, che l’indipendenza di cui godiamo non ci conferisce alcun privilegio ma al contrario ci impegna ad attenerci a precisi obblighi morali.
SERVIZIO AI CLIENTI
Il Broker deve:
- Salvaguardare gli interessi del cliente, ponendo gli stessi al di sopra di ogni propria considerazione, anche in ordine alla durata dei contratti assicurativi e degli incarichi di brokeraggio. In particolare l’importanza della remunerazione che egli percepisce non deve in alcun caso influenzare la qualità del servizio
- Assistere il cliente nell’individuazione delle sue necessità assicurative, nell’ambito dell’incarico ricevuto, e, col suo assenso, presentarle agli assicuratori nel rigoroso rispetto dell’obiettività al fine di soddisfarle in maniera confacente.
- Assistere il cliente sia nella formulazione delle condizioni contrattuali, fornendogli, quando richieste, le spiegazioni utili per un suo giudizio finale, sia nella eventuale gestione dei sinistri.
- Rispettare il segreto professionale.
- Proporre al cliente assicuratori dei quali ha fiducia.
RECLAMI
Documento di politica di gestione dei reclami ai sensi dell’art. 10 bis del Regolamento Isvap 24/2008 introdotto con l’art. 5 del Provvedimento Ivass 46/2016.
In ottemperanza alle previsioni contenute nell’art. 5 del Provvedimento Ivass n. 46 /2016 recante modifiche al Regolamento Isvap n. 24/2008, che ha introdotto a carico degli intermediari obblighi specifici in materia di gestione dei reclami, la nostra Società adotta la seguente politica di gestione dei reclami ispirata:
- all’equo trattamento dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e dei danneggiati
- alla individuazione e gestione degli eventuali conflitti di interesse
- alla rapida definizione dei reclami
A tal proposito, la Società Scudo Insurance Broker SRL ha istituito una specifica funzione aziendale per la gestione dei reclami e ne garantisce l’imparzialità di giudizio e la predisposizione di idonee procedure allo scopo di evitare conflitti di interesse con le strutture o i soggetti il cui comportamento ha determinato la lamentela del cliente.
Designato alla gestione dei reclami: Andrea Primiterra
Tempistica di riscontro massima: 45 giorni
Modalità di trasmissione dei reclami e recapiti: info@scudobroker.it
Il Contraente, l’Assicurato, il Beneficiario ed il Danneggiato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’Impresa di Assicurazione.
Nel caso si desideri inviare il reclamo alla nostra Società, di seguito, le modalità previste:
- Posta ordinario e/o raccomandata;
Indirizzo: Scudo Insurance Broker c.so Orbassano,336 - 10134 Torino
- Posta elettronica;
Indirizzo mail: info@scudobroker.it
- Posta elettronica certificata;
Indirizzo PEC: scudobroker@pec.scudobroker.it
Il Contraente, l’Assicurato, il Beneficiario ed il Danneggiato hanno inoltre la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge (45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte dell’intermediario), di rivolgersi a:
IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari
Via del Quirinale n.21 - 00187 Roma
fax: 06 42133206
pec: ivass@pec.ivass.it www.ivass.it
allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa proponente.
L’informativa è integrata con la procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012.